Art. 11.
(Spese processuali e responsabilità aggravata).

      1. In materia di spese processuali e di responsabilità aggravata, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) disciplinare le spese processuali secondo il principio della soccombenza, ma consentendo al giudice, sulla base di esplicita motivazione, di derogarvi, sia compensandole, sia ponendole, in tutto o in parte, a carico della parte formalmente vittoriosa che abbia, tuttavia, causato o mantenuto in vita la lite, eventualmente rifiutando ragionevoli proposte conciliative;

          b) generalizzare, ad ogni grado del processo e prevedendo il suo inserimento nei regolamenti, il principio della responsabilità aggravata, con condanna a titolo di sanzione a somma equitativamente determinata, inserendo l'ipotesi della manifesta infondatezza sia della impugnazione, sia della resistenza in giudizio, e mantenendo l'ipotesi dell'assenza della normale prudenza nell'esecuzione di titolo esecutivo stragiudiziale, oltre che negli altri casi previsti dall'articolo 96, secondo comma, del codice di procedura civile.